INDICE

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STATUTO WHLive A.P.S.

Art. 1 – Elementi costitutivi

È costituita, nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 117/ 2017 (Codice del Terzo settore) e delle disposizioni in esso richiamate, l’Associazione di Promozione Sociale denominata “WHLIVE APS”, a seguire l’Associazione. L’Associazione, costituita in forma di Associazione di Promozione Sociale, è apartitica e aconfessionale, si ispira a principi di carattere solidaristico e democratico.

Art. 2 – Sede legale e sedi secondarie

L’Associazione ha sede legale nel Comune di Montopoli (Pi) Via del Colle n. 9. L’istituzione di sedi secondarie potrà essere effettuato a seguito di delibera assembleare e dovrà essere comunicata dal rappresentante legale al Registro unico nazionale del Terzo settore una volta istituito. Il trasferimento della sede legale all’interno del medesimo Comune può essere deliberato dall’Organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 3 – Durata

L’associazione avrà durata illimitata. Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 202 I. L’esercizio sociale inizia il giorno 1 gennaio e si conclude il giorno 31 dicembre di ogni anno solare.

Art. 4 – Regole

L’Associazione è disciplinata dall’Atto Costitutivo e dal presente Statuto, che contiene le regole di funzionamento dell’ente, e agisce nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e delle norme ivi richiamate. L’Associazione potrà redigere ulteriori regolamenti finalizzati a definire ulteriori modalità operative e gestionali ritenute necessarie, il cui contenuto sarà subordinato alle disposizioni previste dal presente Statuto.

Art. 5 – Obiettivi e finalità

L’Associazione esercita, in via esclusiva o, comunque, in via principale, in conformità con il disposto dell’art. 5 D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, attività di interesse generale che abbiano per oggetto il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale a seguire elencate:

  1. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché’ le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5 co. 1 lett. d) del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.);
  2. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5 co. 1 lett. i) del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.): -attraverso la pratica del teatro interattivo ed itinerante, l’Associazione si propone di diffondere la cultura e la pratica del volontariato con le attività ad esso connesse
  3. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (art. 5 co. l lett. k) del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.);
  4. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa: -l’associazione si propone di utilizzare il gioco di ruolo dal vivo come metodo di aggregazione, di lotta contro l’azzardopatia, l’isolamento giovanile, la dispersione scolastica e la povertà educativa, oltre che come strumento di prevenzione al bullismo, promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (art. 5 co. 1 lett. 1) del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.)
  5. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché’ dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo I, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (art. 5 co. 1 lett. w) del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.);
  6. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata: attraverso l’organizzazione di eventi in beni pubblici inutilizzati, l’Associazione si propone di riqualificare il territorio e le sue risorse (art. 5 co. I lett. z) del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.).

È consentito lo svolgimento anche di attività aventi diverso oggetto purché secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale indicate, secondo i criteri e limiti stabiliti ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117. L’esercizio delle suddette attività diverse è condizionato sospensivamente all’emanazione dei relativi decreti attuativi.

Art. 6 – Attività e destinatari

L’Associazione si propone di conseguire le finalità di cui all’art. 5 mediante lo svolgimento di attività in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente del volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tali attività potranno consistere nell’erogazione di prestazioni su base volontaristica, avere forma di erogazione gratuita di denaro, beni e/o servizi, di mutualità, di produzione e/o scambio di beni e/o servizi. Per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali l’Associazione potrà anche avvalersi, ravvisate le necessità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche facendo ricorso ai membri delle associazioni a essa associate, con le modalità e nei limiti fissati dal presente Statuto dalla normativa applicabile. Tali attività potranno essere esercitate mediante:

  • Stipula di appositi accordi, protocolli e convenzioni con pubbliche amministrazioni e  privati nonché adesione ad altri Enti del Terzo Settore che condividano le finalità civiche,  solidaristiche e di utilità sociale dell’Associazione con l’obiettivo ultimo di realizzare una virtuosa collaborazione che porti a reciproci risultati positivi per le parti;
  • Partecipazione a bandi e concorsi, l’accesso a finanziamenti pubblici e privati, a sponsorizzazioni e ogni altra attività utile ai fini del perseguimento dei propri obiettivi sociali;
  • Realizzazione di progetti, strumenti e iniziative di qualunque genere atti a favorire la crescita della cultura ludica, lo sviluppo dell’individuo e di elementi di socialità anche nell’ottica del successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa attraverso il gioco, stimolando forme di partecipazione, di cittadinanza attiva, di relazione con il territorio da parte delle organizzazioni di gioco e dei singoli, con attenzione particolare alla promozione e diffusione del gioco cosiddetto “intelligente”; 
  • La condivisione di conoscenze, risorse, know how con realtà pubbliche e private impiegate in finalità affini. L’Associazione potrà inoltre dotarsi di una struttura amministrativa e di governo, in conformità al presente Statuto e alla normativa applicabile, atta alla realizzazione delle attività necessarie al raggiungimento dei propri obiettivi civici, solidaristici e di utilità sociale.

L’Associazione potrà inoltre dotarsi di una struttura amministrativa e di governo, in conformità al presente Statuto e alla normativa applicabile, atta alla realizzazione delle attività necessarie al raggiungimento dei propri obiettivi civici, solidaristici e di utilità sociale.

Art. 7 – Patrimonio

Il patrimonio dell’associazione è costituito da:

  • quote associative;
  • attività di raccolta fondi;
  • donazioni e lasciti testamentari;
  • beni mobili e immobili acquisiti a titolo di proprietà dall’Associazione nell’ambito delle proprie finalità sociali;
  • rendite patrimoniali;
  • contributi pubblici e privati.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È fatta salva la possibilità di effettuare una saltuaria attività commerciale, che dovrà essere comunque secondaria e accessoria rispetto agli obiettivi statutari. In ogni caso l’associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs.117/2017.

L’associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall’organo amministrativo ed intestato all’associazione. 

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, a lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli eventuali avanzi di gestione saranno unicamente destinati alle attività istituzionali dell’Associazione.

Art. 8 – Ammissione dei soci e diritti degli associati

L’associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati. Possono rivestire la qualifica di socio tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell’Associazione. Il numero di soci è illimitato e possono aderire all’Associazione cittadini italiani e stranieri che condividono lo spirito e le finalità dell’Associazione.

Possono inoltre rivestire la qualità di associato altri Enti del Terzo settore o Enti senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

L’ammissione all’Associazione è deliberata dell’Organo di amministrazione su domanda dell’interessato, indirizzata al Presidente, che si impegna ad aderire integralmente al presente Statuto e a ogni altra eventuale norma interna di governo dell’Associazione. La deliberazione è comunicata all’interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda l’Organo di amministrazione deve comunicare tale decisione all’interessato entro sessanta giorni, motivandola. L’aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea in occasione della successiva convocazione.

L’ammissione a socio è a tempo indeterminato, ma è consentito a ciascun associato l’esercizio del diritto di recesso.

I rapporti tra i Soci, di qualunque tipologia, sono improntati al rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità e uguaglianza, anche in relazione all’elettività delle cariche sociali. Gli associati godono tutti dei medesimi diritti e doveri nei confronti dell’Associazione e, in nessun caso, sono ammesse limitazioni alla partecipazione degli associati con riferimento a condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi altra natura.

La quota associativa è intrasmissibile. La partecipazione sociale non può essere collegata, in qualsiasi forma, alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale. È esclusa, a qualunque titolo, la restituzione della quota associativa versata.

Ciascun associato ha il diritto partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritto da almeno tre mesi nel libro degli associati, godere del pieno elettorato attivo e passivo, essere informato sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento, essere rimborsato dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge, recedere dall’appartenenza all’associazione, esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all’Organo di amministrazione. Ogni associato, con riferimento alla propria qualità di socio, ha parità di diritti all’interno dell’Associazione. Ogni socio ha diritto a un voto.

Art. 9 – Doveri dei Soci

Ciascun socio è tenuto:

  • a versare la quota associativa secondo quanto stabilito dall’Associazione;
  • a rispettare l’Atto Costitutivo, di cui il presente Statuto è parte, e ogni eventuale norma organizzativa, comportamentale e di indirizzo stabilite con regolamenti ulteriori definiti successivamente, ivi incluse le delibere degli organi sociali
  • a partecipare alla vita associativa, contribuendo alla realizzazione delle attività statutarie in modo spontaneo e gratuito;
  • a tenere un’irreprensibile condotta civile e morale, un comportamento leale, corretto e di buona fede nei confronti dell’Associazione e degli altri associati.

Ogni associato, con riferimento alla propria qualità di socio, ha parità di diritti e di doveri.

Art. 10 – Recesso e perdita della qualità di socio

La qualità di socio viene meno per recesso, esclusione o morte.

Il recesso può essere comunicato in qualsiasi momento dall’associato all’Organo di amministrazione. La comunicazione deve avvenire a mezzo scritto con conferma e tracciabilità dell’avvenuta ricezione. L’Organo di amministrazione, preso atto del recesso dell’associato, conferma allo stesso l’avvenuta cancellazione dal libro soci dell’Associazione.

L’esclusione del socio è deliberata dall’Assemblea e può essere disposta nel caso in cui l’associato contravvenga ai doveri previsti nel presente Statuto, svolga attività in contrasto con quella dell’Associazione, non osservi le delibere prese dai competenti Organi, arreca danni morali o materiali all’Associazione. È fatto salvo, in ogni caso, il diritto dell’associato di opporre le proprie deduzioni.

La qualità di associato viene meno a seguito della morte dell’aderente. La qualità di associato è intrasmissibile.

Art. 11 – Attività volontaria dei Soci

L’attività della Associazione è esercitata mediante la prevalente attività di volontariato degli associati. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.

Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. 117/2017. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario. I soci prestano la loro opera nell’ambito di cariche sociali a titolo gratuito.

L’associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall’associazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.

I Soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 12 – Lavoro dipendente

L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, nel rispetto degli articoli 16, 17 e 36 del D. Lgs. 117/2017.

Tali affidamenti sono ammessi solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell’ente; il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati; la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione.

Art. 13 – Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione:

  • l’Assemblea dei Soci:
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente.

Laddove ritenuto necessario, in conformità del disposto degli artt. 30 e 31 del D. Lgs. 117/2017, potranno essere nominati l’Organo di Controllo e l’Organo di Revisione, al verificarsi delle condizioni previste da tali articoli.

L’Assemblea può deliberare la costituzione di un Collegio dei Provibiri, Organo eventuale preposto a dirimere le controversie tra associati e tra questi e l’Associazione.

Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art. 14 – L’Assemblea dei Soci

L’Assemblea è l’Organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i Soci il cui rapporto con l’Associazione sia regolarmente costituito, ivi incluso il pagamento della quota associativa.

L’Assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno dal Presidente mediante avviso scritto da inviare, anche a mezzo email, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione, l’orario, il luogo, l’ordine del giorno e l’eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avvenire prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. L’Assemblea è, inoltre, convocata su richiesta di almeno un decimo dei Soci o quando l’Organo amministrativo lo ritiene necessario.

Delle riunioni dell’Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’associazione, e tutti gli associati hanno diritto di prenderne visione.

L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell’Associazione mentre, in tutti gli altri casi, è ordinaria.

L’Assemblea potrà essere convocata anche fuori dalla sede sociale purché in Italia. Gli incontri dell’Assemblea potranno anche essere tenuti attraverso modalità telematiche che consentano il corretto riconoscimento di ciascun associato partecipante.

Art. 15 – Compiti e attribuzioni dell’Assemblea dei Soci

L’Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell’Atto Costitutivo o dello Statuto, delibera lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio associativo, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell’ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 16 – Convocazione dell’Assemblea

L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega per iscritto. A ciascun associato possono essere conferite un massimo di tre deleghe. Nel caso in cui il numero degli associati, durante la vita dell’associazione, diventi superiore a cinquecento, dalla prima Assemblea successiva al superamento di tale numero ciascun associato potrà essere portatore di un massimo di cinque deleghe. Il numero delle deleghe massime di cui ciascun socio può essere portatore tornerà ad essere pari a tre nel caso in cui il numero degli associati divenga nuovamente inferiore a cinquecento.

Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza. L’Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di due terzi degli associati e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; delibera lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di tre quarti degli associati. Le maggioranze previste per l’Assemblea straordinaria devono essere rispettate anche in seconda convocazione.

Le delibere dell’Assemblea sono efficaci ed esecutive a partire dal giorno stesso della loro approvazione. Le delibere prese in conformità allo Statuto obbligano tutti gli associati ancorché assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

Art. 17 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l’Organo di amministrazione dell’Associazione di cui all’art. 26 del D. Lgs. 117/2017 ed è composto da un minimo di tre a un massimo di nove membri eletti dall’Assemblea tra i propri associati. Si applica l’articolo 2382 del codice civile.

L’Organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea e mette in atto le delibere assembleari e consigliari.

Compiti specifici affidati al Consiglio Direttivo sono:

  • nominare al proprio interno Presidente, Segretario, Tesoriere e, qualora definito, Vice Presidente;
  • redigere e presentare all’Assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo oppure, ove previsto, bilancio di esercizio o bilancio sociale;
  • amministrare l’associazione e assicurare l’esecuzione delle delibere e delle linee d’indirizzo dell’Assemblea;
  • conferire ai Consiglieri e ai Soci eventuali deleghe operative;
  • realizzare il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l’attività e autorizzandone la spesa;
  • curare la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
  • recepire proposte da parte dei Soci e portarle all’attenzione dell’Assemblea;
  • ove sia necessario, proporre e deliberare in ordine a regolamenti interni nonché in merito a loro modifiche;
  • deliberare in merito all’adesione dei nuovi Soci;
  • fissare le quote annuali di adesione;
  • proporre l’istituzione di uffici, sezioni, gruppi territoriali e, comunque, attività e iniziative relative alla struttura amministrativa e organizzativa dell’Associazione, definendone funzioni e deleghe;
  • decidere su l’avvio o l’interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
  • il Consiglio Direttivo è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.

Il Consiglio Direttivo resta in carica per tre anni, rinnovabili.

Ogni Consigliere, indipendentemente dalla carica rivestita, presta il suo impegno a titolo gratuito.

La decadenza del singolo Consigliere non comporta la decadenza dell’intero Consiglio.

Qualora il numero di membri del Consiglio dovesse scendere sotto al numero minimo previsto dal presente Statuto lo stesso Consiglio coopterà dei Consiglieri pro tempore in numero pari a quanto necessario per ricostituirlo, attingendo prioritariamente alla lista dei non eletti, la cui nomina dovrà essere successivamente ratificata alla prima Assemblea utile. Qualora la nomina di ciascun Consigliere cooptato non sia ratificata dall’Assemblea, la stessa dovrà procedere a ricostituire il Consiglio Direttivo almeno nella forma minima prevista dal presente Statuto.

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente agli incontri del Consiglio Direttivo; il Consigliere che non si presenta, senza porre adeguata giustificazione, a tre incontri consecutivamente, decade automaticamente; decade altresì il Consigliere dopo sei mesi di assenza, anche giustificata, dai lavori del Consiglio Direttivo.

Gli incontri del Consiglio Direttivo sono costituiti con la partecipazione di almeno metà dei suoi componenti e le sue delibere sono valide se assunte almeno dalla metà degli effettivi partecipanti al singolo incontro. Il Consiglio Direttivo potrà riunirsi a mezzo di supporto informatico che consenta la corretta identificazione dei partecipanti.

Nel caso si renda impossibile la costituzione di un valido incontro del Consiglio Direttivo, anche a seguito di ripetuti tentativi, è convocata dai Consiglieri attivi l’Assemblea dei Soci finalizzata alla ricostituzione del Consiglio stesso.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 18 – Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione, presiede l’Organo di amministrazione e l’Assemblea; convoca l’Assemblea dei Soci e l’Organo di amministrazione sia in caso di convocazioni ordinarie, sia straordinarie. È nominato all’interno del Consiglio Direttivo.

Il Presidente dura in carica quanto l’Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’Assemblea con la maggioranza dei presenti. L’Organo di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente Statuto.

Il Presidente sovraintende all’attuazione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e ne cura l’esecuzione. Rappresenta l’Associazione nei confronti dei Terzi per fatti o atti riguardanti l’intera Associazione. Sovrintende alle pubbliche relazioni, all’amministrazione, all’economia e al buon ordine dell’Associazione. Il Presidente convalida con la sua firma, apposta in calce ai verbali, le decisioni e i regolamenti interni approvati dal Consiglio Direttivo o dall’Assemblea, e firma tutti gli atti relativi all’Associazione. In caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell’Organo di amministrazione nella prima seduta utile. In caso d’assenza temporanea del Presidente le sue funzioni sono assunte dal Vicepresidente.

Art. 19 – Il Vice Presidente

Il Vice Presidente, qualora presente, è nominato all’interno del Consiglio Direttivo. Il suo mandato può essere revocato dal Presidente, che deve giustificarne le motivazioni al Consiglio Direttivo.

Il Vice Presidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni; il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento del Presidente.

In caso di dimissioni o revoca del Vice Presidente il Consiglio Direttivo, ove tale figura risulti necessaria, provvede alla nomina di un nuovo Vice Presidente.

Art. 20 – Il Segretario

Il Segretario è nominato all’interno del Consiglio Direttivo. Sono sue attribuzioni:

  • la redazione dei verbali delle adunanze dell’Assemblea dei Soci e degli incontri del Consiglio Direttivo;
  • curare gli aspetti amministrativi dell’Associazione;
  • convocare e presiedere Assemblea e Consiglio Direttivo in caso di impedimento o inadempimento di Presidente e Vicepresidente;
  • tenere e aggiornare i Libri dell’Associazione.

In caso di dimissioni o revoca del Segretario il Consiglio Direttivo provvede alla nomina di un nuovo Segretario; in vacanza di nomina del Segretario le mansioni a esso spettanti sono affidate al Consiglio Direttivo, che potrà indicare un referente pro tempore.

Art. 21 – Il Tesoriere

Il Tesoriere è nominato all’interno del Consiglio Direttivo. Sono sue attribuzioni:

  • curare le disponibilità finanziarie dell’ente e verificare in merito alla corresponsione delle quote sociali da parte dei Soci, coordinandosi con il Segretario;
  • eseguire le operazioni quotidiane di gestione contabile e finanziaria dell’Associazione;
  • curare la tenuta della contabilità, dei libri contabili e dei registri di cassa nonché degli adempimenti fiscali dell’Associazione;
  • predisporre le bozze di bilancio di previsione e consuntivo, da sottoporre a Consiglio Direttivo e Assemblea dei Soci per il seguito di competenza.

In caso di dimissioni o revoca del Tesoriere il Consiglio Direttivo provvede alla nomina di un nuovo Tesoriere; in vacanza della nomina di Tesoriere le mansioni a esso spettanti sono affidate al Consiglio Direttivo dell’Associazione, che potrà indicare un referente pro tempore.

Il prospetto delle Entrate e delle Uscite deve essere sempre a disposizione di tutti i Soci che hanno diritto di voto.

Art. 22 – L’Organo di controllo

L’Assemblea provvede alla nomina di un Organo di controllo, di cui all’art. 30 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, solo al realizzarsi delle relative condizioni. Esercita le verifiche previste dal Codice del Terzo Settore e, in particolare:

  • vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
  • vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
  • al superamento dei limiti di cui all’art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell’Assemblea, la revisione legale dei conti;
  • esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
  • attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall’art. 14 del D. Lgs.117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’organo di controllo.

L’Organo di controllo può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L’Organo di controllo può essere monocratico o, in alternativa, costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell’organo di controllo si applica l’articolo 2399 del codice civile. I componenti dell’organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l’assemblea assegnasse all’Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

L’Assemblea ordinaria dei Soci delibera in merito alla sua esistenza e composizione e alla forma collegiale o monocratica. Ogni altro incarico all’interno dell’Associazione è incompatibile con la nomina a Revisore. I componenti dell’Organo di controllo possono assistere, su invito del Presidente, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci.

Art. 23 – Organo di Revisione legale dei conti

L’Assemblea nomina, solo nei casi previsti dall’art. 31 dal D. Lgs 117/2017, l’Organo di Revisione legale dei conti, formato da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro, salvo che tale funzione non sia attribuita dall’Assemblea all’Organo di controllo di cui al precedente articolo.

Art. 24 – Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è Organo facoltativo dell’Associazione e la sua creazione è deliberata dall’Assemblea ordinaria dei Soci, che ne determina anche la composizione. È composto da cinque membri, tre effettivi e due supplenti. È validamente costituito con la presenza di tre dei suoi membri e le sue decisioni sono valide con la maggioranza dei presenti. L’incarico nel Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualunque altra carica all’interno dell’Associazione.

Compito del Collegio dei Probiviri è chiarire ogni dubbio interpretativo in merito ai documenti costitutivi dell’Associazione, risolvere ogni controversia dovesse incorrere tra i Soci, esercita, su istanza di parte, l’azione disciplinare nei confronti dei Soci e può irrogare sanzioni da sottoporre a ratifica dell’Assemblea ordinaria, accerta in merito a conflitti di interesse e incompatibilità relativi a nomine e incarichi associativi, esprime parere internamente vincolante di legittimità, ove richiesto, su atti e regolamenti interni.

Art. 25 – Bilancio d’esercizio e libri sociali obbligatori

I documenti di bilancio dell’Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Essi sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017.

Il bilancio è predisposto dell’Organo di amministrazione e viene approvato dall’Assemblea ordinaria entro centoventi giorni dalla chiusura di ciascun esercizio. In casi straordinari il Consiglio Direttivo può posticipare tale termine di un massimo di ulteriori trenta giorni. Dopo l’approvazione in Assemblea, l’Organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017 presso il RUNTS. L’Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all’art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un’annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l’Associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

L’associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

Art. 26 – Scioglimento dell’Associazione

L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso dall’Assemblea straordinaria con le maggioranze previste dal presente Statuto. In tal caso, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell’ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del d.lgs. 117/2017.

Art. 27 – Iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

Gli amministratori provvedono a iscrivere l’Associazione nell’opportuno registro regionale o, qualora operativo, nazionale. La domanda di acquisto della personalità giuridica dell’ente, qualora sia formulata, sarà effettuata dagli amministratori ai sensi della normativa vigente.

Art. 28 – Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si rinvia alle norme del codice del Terzo settore, al Codice Civile e alla vigente normativa in materia.

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